Nei casi di incidente tra auto e animale selvatico, il danneggiato ha diritto al risarcimento se la Regione non prova il il caso fortuito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza del 9 maggio 2024 n. 12714. Il Giudice è libero di qualificare diversamente la fattispecie e, nel caso in esame, è applicabile il criterio di imputazione della responsabilità previsto per il danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.). Sotto il profilo probatorio, spetta all’ente pubblico dimostrare che la condotta dell’animale non era ragionevolmente prevedibile né era evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna.
I fatti si riferiscono ad uno scontro tra l’auto di una donna e un capriolo che ha attraversato improvvisamente la strada. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri che hanno verbalizzato l’accaduto. La malcapitata ha citato in giudizio la Regione al fine di ottenere il risarcimento del danno patito dalla sua vettura pari a circa 4 mila euro. In primo grado, il giudice di pace aveva condannato l’amministrazione al ristoro del danno patito liquidato in poco meno di 3 mila euro; invece, il tribunale, quale giudice d’appello, ha cambiato la decisione e ha rigettato la domanda della danneggiata.
Si è giunti così in Cassazione, che ha ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico e la Pubblica Amministrazione nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici.