Con sentenza del 6 maggio 2024 la Corte d’appello di Napoli ha annullato la delibera dell’assemblea condominiale il cui avviso di convocazione non era stato ricevuto entro il termine stabilito dall’articolo 66 terzo comma, disp. Att. Cod. civ.
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Napoli ha annullato la deliberazione condominiale impugnata da alcuni condomini per la mancata tempestività della convocazione, non avendo ricevuto l’avviso entro il termine di cui all’articolo 66, terzo comma, disp. att. c.c.
La data della riunione era stata fissata, infatti, in prima convocazione per il giorno 27 febbraio 2019 e in seconda convocazione per il 1 marzo 2019, mentre la raccomandata era stata inviata il 20 febbraio ma ricevuta dai condomini destinatari solo il 25 febbraio. Pertanto, i giudici del gravame hanno considerato che l’avviso di convocazione è “atto recettizio”, nonché chiarito che non deve applicarsi con riguardo ad esso la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, decretata dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, e che si estende anche agli effetti sostanziali dei primi soltanto ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (Cass. Sezioni Unite 9 dicembre 2015 n. 24822).
Secondo interpretazione della giurisprudenza, secondo gli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c. ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’art. 66 terzo comma, disp. att. c.c. quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea, avendo riguardo alla riunione di assemblea in prima convocazione (Cass. 30 ottobre 2020 n. 24041)