Assemblea Condominiale: La convocazione va ricevuta (non solo spedita) almeno 5 giorni prima

Assemblea Condominiale: La convocazione va ricevuta (non solo spedita) almeno 5 giorni prima

Con sentenza del 6 maggio 2024 la Corte d’appello di Napoli ha annullato la delibera dell’assemblea condominiale il cui avviso di convocazione non era stato ricevuto entro il termine stabilito dall’articolo 66 terzo comma, disp. Att. Cod. civ.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Napoli  ha annullato la deliberazione condominiale impugnata da alcuni condomini per la mancata tempestività della convocazione, non avendo ricevuto l’avviso entro il termine di cui all’articolo 66, terzo comma, disp. att. c.c.

La data della riunione era stata fissata, infatti, in prima convocazione per il giorno 27 febbraio 2019 e in seconda convocazione per il 1 marzo 2019, mentre la raccomandata era stata inviata il 20 febbraio ma ricevuta dai condomini destinatari solo il 25 febbraio. Pertanto, i giudici del gravame hanno considerato che l’avviso di convocazione è “atto recettizio”, nonché chiarito che non deve applicarsi con riguardo ad esso la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, decretata dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, e che si estende anche agli effetti sostanziali dei primi soltanto ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (Cass. Sezioni Unite 9 dicembre 2015 n. 24822).

Secondo interpretazione della giurisprudenza, secondo gli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c. ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’art. 66 terzo comma, disp. att. c.c. quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea, avendo riguardo alla riunione di assemblea in prima convocazione (Cass. 30 ottobre 2020 n. 24041)

TUTTI GLI ARTICOLI

AVV. GEMMA ARMENANTE – AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO PENALE VICE PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO

🟡 𝗔𝘃𝘃. 𝗚𝗘𝗠𝗠𝗔 𝗔𝗥𝗠𝗘𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗔𝗩𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗧𝗧𝗢 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢 𝗦𝗨𝗗, 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗥𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 ‘’𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔 𝗗𝗜

Leggi Tutto »

AVV VALERIA LICCARDI – AVVOCATO PENALISTA ED ESPERTA NELLA COMPLIANCE PRIVACY AZIENDALE

🟡 𝗔𝘃𝘃. 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗟𝗜𝗖𝗖𝗔𝗥𝗗𝗜 𝗔𝗩𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗗 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗡𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗜𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗩𝗔𝗖𝗬 𝗔𝗭𝗜𝗘𝗡𝗗𝗔𝗟𝗘 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊 📭 Indirizzo e-mail: avv.liccardi@outlook.it ☎️

Leggi Tutto »

AVV. RITA CHIARA FURNERI – AVVOCATO PENALISTA

🟡 𝗔𝘃𝘃. 𝗥𝗜𝗧𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗔𝗥𝗔 𝗙𝗨𝗥𝗡𝗘𝗥𝗜 𝗔𝗩𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝑻𝒖𝒕𝒆𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊 𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 📭 Indirizzo e-mail: ritachiarafurneri@gmail.com ☎️ Telefono:

Leggi Tutto »